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Il golpe di Napolitano...

>> martedì 2 aprile 2013


L’articolo 22 del regolamento della Camera dei Deputati prevede l’esistenza di Commissioni che possono essere permanenti o speciali (articolo 72 e 82 della Costituzione).
Le commissioni permanenti sono: I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni; II – Giustizia; III – Affari esteri e comunitari; IV – Difesa; V – Bilancio, tesoro e programmazione; VI – Finanze; VII – Cultura, scienza e istruzione; VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici; IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni; X – Attività produttive, commercio e turismo; XI – Lavoro pubblico e privato; XII – Affari sociali; XIII – Agricoltura: XIV – Politiche dell’Unione europea.
Inoltre “la Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi” (articolo 19).
E allora in cosa consistono le “commissioni” nominate dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ad appena 15 giorni dalla fine del suo settennato?
Non esistono, in CostituzioneNon c’è la previsione di alcun tipo di commissione presidenziale. A meno che, tutto ciò che non è espressamente vietato, sia da considerare consentito. 

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